IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  502,  come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517,  che  demanda  ad  un  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  la determinazione dei contenuti del contratto, ivi compresi
i  criteri  per  la  determinazione  degli  emolumenti, del direttore
generale,  del  direttore  amministrativo  e  del direttore sanitario
dell'unita' sanitaria locale;
  Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  come  modificato  dal decreto legislativo 7 dicembre
1993,  n.  517,  che  prevede  che gli ospedali costituiti in aziende
ospedaliere   abbiano  gli  stessi  organi  previsti  per  le  unita'
sanitarie locali, con le stesse attribuzioni;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentita  la  conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome nella riunione del 30 marzo 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 19 gennaio 1995;
  Ritenuto di non adeguarsi al suddetto parere del Consiglio di Stato
per  quanto  attiene  la  richiesta  di precisare che la scadenza del
contratto  a termine dei direttori amministrativi e sanitari avviene,
normalmente,   entro  tre  mesi  dalla  scadenza  del  contratto  del
direttore  generale, atteso che l'art. 3, comma 7, del citato decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni,  dispone  che  i  direttori  amministrativi  e sanitari
"cessano  dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo
direttore generale";
  Sulla proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro e
della previdenza sociale e per gli affari regionali;
                               ADOTTA
il seguente regolamento:

                               Art. 1
                  Contratto del direttore generale

  1. La regione ed il direttore generale dell'unita' sanitaria locale
o  dell'azienda  ospedaliera, nominato ai sensi dell'art. 3, comma 6,
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e successive
modificazioni,    entro   quindici   giorni   dall'atto   di   nomina
sottoscrivono  il  contratto  di  lavoro predisposto dalla regione in
conformita'  ai  contenuti  di  cui  al  presente  articolo  e con le
integrazioni di cui al successivo comma 5.
  2.  Il  rapporto di lavoro del direttore generale e' costituito con
contratto  a  termine  della  durata  di  cinque anni, rinnovabile, a
decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
  3.  Il  direttore  generale  e'  tenuto  ad  esercitare le funzioni
stabilite  dal  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e
successive   modificazioni,  nonche'  ogni  altra  funzione  connessa
all'attivita'  di  gestione  disciplinata  da  norme  di  legge  e di
regolamento e da leggi e atti di programmazione regionale.
  4.  Con  la  sottoscrizione  del  contratto  di lavoro il direttore
generale  si  impegna a prestare la propria attivita' a tempo pieno e
con impegno esclusivo a favore dell'ente cui e' stato preposto.
  5.  Al  direttore  generale  e' attribuito il trattamento economico
omnicomprensivo  individuato  dalla  regione in relazione ai seguenti
parametri:
a) volume  delle  entrate  di  parte  corrente della unita' sanitaria
   locale o dell'azienda ospedaliera;
b) numero di assistiti e di posti letto;
c) numero di dipendenti.
Il  trattamento economico annuo, determinato sulla base delle lettere
a),  b)  e  c), non puo' risultare superiore a lire duecentomilioni e
puo'  essere  integrato  di una ulteriore quota, fino al 20 per cento
dello  stesso,  sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della
realizzazione  degli  obiettivi  fissati  annualmente  dalla regione,
misurata  mediante  appositi  indicatori. Il trattamento economico e'
comprensivo  delle  spese  sostenute per gli spostamenti dal luogo di
residenza  al  luogo  di  svolgimento  delle  funzioni.  Al direttore
generale,   per  lo  svolgimento  delle  attivita'  inerenti  le  sue
funzioni,  spetta  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio,  vitto ed
alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo
le  modalita'  stabilite  per  i  dirigenti  generali  dello Stato di
livello C.
  6. Nulla e' dovuto, a titolo di indennita' di recesso, al direttore
generale  nei  casi  di  decadenza previsti dall'art. 3, comma 6, del
decreto   legislativo   30   dicembre   1992,  n.  502  e  successive
modificazioni.
  7.  Per  quanto non previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni, e dal presente
decreto si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.